G.L.
Corte Cost. n. 113/2015.
Associazione di categoria senza scopo di lucro - Codice attività 949910 - Attività di organizzazioni per la Tutela dei Cittadini - C. F. 92127460902. |
Il Giudice di pace di Vasto, con la sentenza n.268 del 5 giugno 2015, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n.28 del 16 marzo 2015 , che ha determinato alcune modifiche al codice penale ( art. 131 bis, tenuità del fatto), nelle quali si precisa che innanzi ad un fatto criminoso di gravità ridotta non si procede più alla punizione del colpevole ma all’archiviazione del procedimento penale, ha annullato un verbale di violazione al c.d.s. , consistita nell'eccesso di velocità rilevato con apparecchio “autovelox”. La violazione di eccesso di velocità rilevata con l'autovelox su un'autovettura che superava i 16 km orari oltre il limite consentito, munita di contachilometri analogico e non digitale, è stata ritenuta nulla, per la tenuità del fatto. Il giudice ha presupposto che la violazione possa non essere considerata volontaria, tanto da non intravedere la pericolosità del soggetto, vista la esiguità del fatto. Tale considerazione rileva il principio secondo cui discendono le regole generali del diritto, in base alle quali, i principi di tale ordinamento si devono applicare anche anche alle sanzioni amministrative. Sostanzialmente, chi circola con un'autovettura munita di contachilometri digitale e non analogico, qualora superi di pochi chilometri il limite di velocità, non può essere sanzionato, in considerazione della tenuità del fatto. Ancor più importante la sentenza n.113/15 del 18.06.2015 della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.45 comma 6, del D.lgs n.285/1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche funzionali di tarature. La sentenza della Consulta corregge cosi' l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che riteneva non applicabile agli autovelox la legge n.273/1991, relativa alla verifica della taratura degli apparecchi di misurazione elettronica della velocità. In conclusione, se gli apparecchi di controllo elettronico della velocità (autovelox, tele laser) non sono stati sottoposti a visite periodiche, la constatazione della violazione G.L. Corte Cost. n. 113/2015.
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SENTENZA CASSAZIONE 6243/2015 depositata il 27 marzo 2015 -
L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile ex articolo 1228 Cc per la negligenza del suo ausiliario perché obbligata alla prestazione garantita dal Ssn: il professionista è solo uno strumento, al di là della scelta dell’utente. La responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1228 codice civile (Responsabilità per fatto degli ausiliari) , del fatto illecito che il medico ( anche il medico di base ), con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa , ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. nei limiti stabiliti dalla legge”. Cass. 6243/2015 Si riporta un intervento esplicativo di Plagenza Fabrizio, pubblicato sul sito Diritto.it.
Valenza trascrizione P.R.A. - mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. - riflesso sull'illegittimità della pretesa tributaria per il bollo auto – nota a Sentenza n.26720/28/14 Commissione Tributaria Provinciale di Roma Pubblicato in Giurisprudenza tributaria il 22/04/2015 Si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma- n. 26720/28/14 con la quale la Commissione adita, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, difeso dall’Avv. Fabrizio PLAGENZA del Foro di Roma, volto all'annullamento della pretesa tributaria, relativa alla tassa bollo auto 2009 richiesta con cartella di pagamento notificata entro il termine di 3 anni, ha annullato la pretesa sul presupposto che, come sancito che"l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle asse dovute dal 1^ gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli e autoscafi si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte",così come previsto dall'art. 5, 51^ comma del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella Legge 7 marzo 1986, n. 60(nel caso di specie la cartella di pagamento era stata notificata,come detto, entro il predetto termine triennale), la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la trascrizione al P.R.A. degli atti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli costituisce soltanto un mezzo di pubblicità ma il trasferimento di proprietà si realizza per l'effetto del mero consenso delle parti, sicchè le risultanze del P.R.A. hanno il valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. Civ. n. 7267 del 2000).Nel caso trattato dalla CTP adita, la ricorrente aveva esposto l'estraneità al possesso del veicolo, contestandola mediante produzione di denuncia-querela. La Commissione precisa che, "a prescindere dal fatto che la denuncia – querela (circa la falsità del trasferimento di proprietà dell'autovettura) costituisce di per sé (per le conseguenze penali cui andrebbe incontro la ricorrente nel caso di accertata falsità delle circostanze rappresentate nella querela di falso),quel mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà a suo nome e, quindi, illegittima la pretesa tributaria per il bollo auto".Nonostante la costituzione in giudizio sia dell'Ente Impositore che del creditore sostanziale, la CTP di Roma ha annullato la cartella di pagamento ritualmente notificata nel termine prescritto. La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura. Sez. III, sent. n. 7267 del 01-06-2000 Sez. I, sent. n. 4489 del 28-03-2002 L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha inoltrato richiesta di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Nello specifico l’istante chiede di sapere: “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego:
Interpello n. 18/2014 La Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza in data 26 settembre 2014, depositata il 21 ottobre successivo, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, sulla base di un ravvisato contrasto giurisprudenziale.La questione della quale sono investite le Sezioni Unite, tenuto conto della fattispecie delineata dall’ordinanza di rimessione, è enunciabile nei seguenti termini: “Se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non eccepita dal diretto interessato prima del compimento dell’atto; ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità”. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”. Nel caso di specie il difensore, che non ha ricevuto alcun avviso di deposito dell’atto con il quale erano state seguite le operazioni di alcooltest, ha eccepito la nullità già con la memoria depositata poco dopo la nomina e con altra successiva, e comunque con l’atto di opposizione al decreto penale, atto quest’ultimo che equivale alla sentenza di primo grado, cui si riferisce come termine ultimo l’art. 180 cod. proc. pen., richiamato, come detto, dall’art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. Ne discende che l’eccezione è stata tempestivamente dedotta. Cass. penale, Sez. unite, n. 5396/2015. Post del 2012 trasbordato dalla home page. In tempi non sospetti presumevo che la situazione socio politica contemporanea ,condizionata dalla crisi economica dei mercati finanziari nazionali ed internazionali, avrebbe reso possibile l'aumento dei delitti più efferati , in un tracciato sintomatico individuabile nel tempo fra la fine del 2012 ed il 2013. Reputavo si sarebbe vissuto un possibile ritorno ad eventi ricollegabili agli attentati terroristici degli anni 70, con un incremento tipologico dei reati e della loro gravità. Chi ha personalmente avuto modo di conoscere il pensiero di chi scrive, sà che tale analisi non precludeva la possibilità di un ritorno alla riorganizzazione definita da alcuni “ anarco insurrezionalista”,parola oggi usata con una certa consuetudine per definire quelle frange organizzate che un tempo venivano semplicemente chiamate:“terroristiche” .L'ipotesi si respirava sempre più nell'aria a causa della complessa situazione politica. Si riteneva altresì che anche i reati da tempo abbandonati dalle associazioni criminali, come il “ sequestro di persona”, perché ritenuti rischiosi processualmente e sotto l’aspetto organizzativo , sarebbero potuti riprendere, specialmente in quelle aree ove tutt'oggi risentono più di altre della crisi del lavoro. L'attuale governo non ha fatto nulla per migliorare la situazione, anzi, ha solo pensato a non intaccare i forti capitali ed a non smontare l'asse politico delle Regioni e delle province , e,nella vecchia maniera, ha eletto nuovi commissari negli Istituti di vigilanza:”CONSOB” “ISVAP” “GARANTE PRIVICY” ETCC.. Ha aumentato le tasse ed anche i contributi unificati per ricorsi innanzi alla Giustizia Amministrativa, come se il diritto alla difesa non fosse già dispendioso per il cittadino. Insomma, tutto è stato fatto da questo Governo per plasmare l'attuale disperazione sociale. La decisione più assurda del governo, in un periodo così complesso,ove si presume possano sorgere reazioni non controllabili , è quella di annientare il ricambio generazionale delle forze di polizia, limitando il numero dei vincitori di un concorso pubblico di1886 Carabinieri ad un numero ristretto di sole 216 unità. Miliardi di sprechi in posizioni di comodo per i politici e loro decidono di ridurre l'ingresso di questi giovani già vincitori di concorso. Nella trasmissione“TERRA” trasmessa da “canale 5” il 14 ottobre2012, un minatore Sardo del Sulcis ha detto “Per andare in televisione bisogna tagliarsi le vene – riferendosi ad un'azione dimostrativa di un altro operaio – ma questa volta le vene le taglieremo a loro”. Chi governa non ha mai ascoltato le lamentele dei cittadini e non ha capito le reali difficoltà delle famiglie , tanto meno credo abbia ascoltato questa minaccia, che altro non è che l'ennesimo grido di disperazione. La trasmissione "Quinta colonna" nella puntata del 12.11.2012 su rete 4 incomincia ad affrontare il problema della sicurezza e mette in risalto il repentino aumento dei delitti. Si affronta altresì il mancato ricambio delle forze dell'ordine. Solo un presentimento? Il tribunale dichiara infondata l’accusa di diffamazione quando “la verità della notizia” data dal giornalista, sia vera e fedele al contenuto del provvedimento giudiziario. Rileva quindi in sede civile, la responsabilità aggravata ex art. 96, Co. 3 c.p.c, del denunciante, che argomenta le accuse infondate in maniera pretestuosa. Il tribunale condanna quindi la Società denunciante al pagamento dei danni di Euro 18.000, determinati equitativamente sulla base di un criterio “pari a due volte le spese di lite liquidate a favore dei convenuti”.
Sentenza del Tribunale di Milano. La Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, fortificando la sentenza del T.A.R. Lazio che annullava le cartelle d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente. L'indirizzo giurisprudenziale precisa come le crtelle devono essere redatte e quali datti in esse devono essere riportati. Infatti, in esse non devono essere riportati solo i dati riferiti alla cifra globale, ma anche ogni singolo calcolo con riferimento alle singole aliquote che annualmente sono state maturate. In virtù di ciò il contribuente non è obbligato ad esperire indagini per capire le indagini per le quali le cartelle siano state emesse, poiché risulterebbe una violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Si potrebbe quindi avvalorare l'ipotesi che tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 siano illegittime se prive dell’indicazione della base di calcolo. Anche la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012 ricalca quella della Cassazione, ribadisce che l’atto di riscossione deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti la cartella è nulla e non va pagata. Cassazione 4516/2012; La S.C. Di Cassazione, con sentenza n. 27424/2014, si esprime in merito alla possibilità di utilizzare la registrazione di una telefonata come prova nel processo civile. Nella fattispecie il lavoratore aveva registrato la telefonata intercorsa con il datore di lavoro, per confezionare la prova da utilizzare nel giudizio di impugnazione di un licenziamento. Secondo la Corte la registrazione del colloquio intercorso tra i due può essere usata come prova, se uno dei due è coinvolto nella conversazione. La giurisprudenza sul punto è rigorosa, richiedendo che l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (Sez. 5, sentenza n. 2135 del 07/12/1999 Rv. 215476; massime precedenti conformi: N. 6507 del 1978 Rv. 139108, N. 8120 del 1992 Rv. 191312, N. 10307 del 1993 Rv. 195555, N. 18249 del 2008 Rv. 239831). Nei caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che il ricorrente non abbia menzionato nell’intervista giornalistica il Comandante dei corpo della Polizia Municipale di ….... e il responsabile dei servizio di verbalizzazione del medesimo corpo di Polizia Municipale, tanto meno ha individuato un qualche politico o funzionario comunale, limitandosi a rilevare che l’elemento anomalo, costituito dal numero dei ricorsi accolti per ritardi nella procedura di notifica della contestazione o per difetto di controdeduzioni, pari a circa il 70%, non poteva essere casuale, facendo da ciò discendere che si trattava di errori “voluti dall’alto”. L’accoglimento del 70% dei ricorsi relativi alle sanzioni amministrative rappresentava, come riconosciuto anche dal giudice di secondo grado, un dato oggettivamente abnorme e non contestato dalle persone offese, che non poteva essere attribuito al caso; pertanto, il ricorrente ne individuava la ragione nell’insipienza di coloro che avevano la responsabilità politica e amministrativa dei servizi comunali e che, evidentemente, per lungo tempo non avevano adottato gli opportuni accorgimenti organizzativi. La censura contenuta nell’articolo in oggetto appare, sotto il profilo dell’individuazione dei responsabili delle disfunzioni, assolutamente generica lontana dai presupposti di “affidabile certezza” richiesti dalla giurisprudenza, in quanto priva di indicazione nominativa, sia riguardo ai singoli responsabili, sia agli enti o alle strutture specificamente preposte, per il tramite dei rispettivi funzionari, dirigenti o politici, all’istruzione e definizione delle pratiche in oggetto.
Cassazione Penale, sentenza 9 dicembre 2014, n. 51096 |
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