Le sentenze della Cassazione n. 13996 e 13997/2025, emesse nello stesso giorno e dalla stessa sezione, contestano le multe effettuate con l' autovelox:
La sentenza n. 13996/2025, ribadisce l'orientamento consolidato (già da Cass. 10505/2024) in cui si afferma che l'omologazione deve essere obbligatoria, poiché, la sua mancanza, rende il verbale illegittimo, esponendo l'atto all'annullamento senza oneri aggiuntivi per il cittadino.
La sentenza della Cass. 13997/2025 invece Affronta il caso in cui il verbale dichiari l'apparecchio "debitamente omologato". Nella sostanza, l'automobilista non può contestare la multa con la semplice opposizione, ma deve proporre querela di falso presso il Tribunale per dimostrare la falsità dell'attestazione di omologazione da parte del pubblico ufficiale. IL percorso, in questo caso è più complesso ed oneroso, poiché si deve attivare un'azione legale specifica contro la fede pubblica dell'atto.
Le due sentenze si differenziano sulla procedura: se l'omologazione è chiaramente assente, oppure vi è la locuzione “approvazione”, che si differenzia da “omologazione”, l'annullamento è più diretto (13996); se il verbale "dichiara" l'omologazione, ma di fatto non risulta fra gli autovelox omologati indicati in uno specifico elenco, si apre un contenzioso più complesso (13997) che richiede la querela di falso per contestare la veridicità dell'atto pubblico.
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