Sempre in merito al diritto di accesso, lo stesso Tribunale, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 12 maggio 2014, n. 2422, ha ribadito che i concessionari della riscossione hanno l'obbligo di custodire gli atti , le relative matrici e le specifiche notifiche, per anni cinque. Il contribuente può accedere agli atti, estrapolarne copie e chiederne il loro deposito nelle opportune sedi (art. 24, L. 241/90).
Il TAR della Campania, con la sentenza n. 3820 del 17/07/2015, ha affermato la legittimità del diritto di accesso agli atti in possesso di equitalia e dell' agenzia delle entrate, al fine di far valere i possibili vizi sostanziali nel processo tributario.
Sempre in merito al diritto di accesso, lo stesso Tribunale, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 12 maggio 2014, n. 2422, ha ribadito che i concessionari della riscossione hanno l'obbligo di custodire gli atti , le relative matrici e le specifiche notifiche, per anni cinque. Il contribuente può accedere agli atti, estrapolarne copie e chiederne il loro deposito nelle opportune sedi (art. 24, L. 241/90).
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Secondo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 316/2013, l'autore di un esposto può accedere agli atti del procedimento disciplinare a carico del destinatario dell'esposto e può chiedere di acquisire copie della memoria difensiva del professionista ( nella fattispecie si trattava di un avvocato) nonché di conoscere l’esito del procedimento stesso. ![]()
![]() Nei siti istituzionali si ha diritto di accedere “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto “accesso civico”, consistente in una richiesta – che non deve essere motivata – di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (d.lgs. 2.7.2010, n. 104). L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati….tutti i soggetti….che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. Benchè sommarie, le indicazioni sopra fornite appaiono sufficienti per evidenziare la diversificazione di finalità e di disciplina dell’accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica. ![]()
IN MERITO AL DIRITTO DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI LAVORATORI IN SEDE ISPETTIVA11/24/2013 Per quanto riguarda il diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, si rimanda alla lettura della sentenza del Consiglio di Stato di seguito riportata, integrata dalla circolare che il Ministero del lavoro ha ritenuto di emanare, proprio a seguito del recente indirizzo giurisprudenziale.
Corte di Cassazione Penale n. 45629/2013, sez. VI del 13/11/2013 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ai fini della integrazione del delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne consegue che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice (Cass. Sez. 6, n. 7348 del 24/11/2009, dep. 2010, Di Venere, rv. 246025; Sez. 6, n. 5691 del 06/04/2000, Scorsone, Rv. 217339). ![]()
![]() Diritto di accesso ai documenti amministrativi TAR Puglia, Lecce, sez. II, 13/9/2013, n. 1915 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi – soggetto coinvolto in un sinistro stradale – istanza di accesso alla documentazione medica che ha consentito il rilascio della patente di guida speciale ad altro soggetto coinvolto nell’incidente stradale – diniego – illegittimità Dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003 si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, questo diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo. Pertanto, è illegittimo il provvedimento con il quale la Commissione medica locale presso l'Asl di riferimento ha rigettato l'istanza di accesso agli atti del soggetto in relazione alle limitazioni dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro (in particolare, dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio delle rispettive patenti con le limitazioni di guida). ![]()
![]() Secondo il Consiglio di Stato l'autore di un esposto può accedere agli atti del procedimento disciplinare a carico del destinatario dell'esposto e può chiedere di acquisire copie della memoria difensiva del professionista ( nella fattispecie ai trattava di un avvocato) nonché di conoscere l’esito del procedimento stesso. ![]()
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