Statuto dell’ associazione
“ASSOCIAZIONE DIRITTI OPERATORI DIFESA E SICUREZZA”
in breve “A.D.O.D.S.”
Art. 1
E’ costituita una Associazione ai sensi dell’art. 36 del codice civile, denominata: "Associazione Diritti Operatori Difesa e Sicurezza” in breve "A.D.O.D.S.".
Art. 2
L’Associazione ha sede in [.....], via [.....].
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 3
L’Associazione non ha alcun fine di lucro ed è assolutamente apartitica.
Essa ha lo scopo di:
- diffondere e tutelare i più autentici valori della difesa e della sicurezza della Patria, una , indivisibile e repubblicana, riassunti nella Costituzione della Repubblica Italiana;
- diffondere e tutelare i più autentici valori dell’etica civile e militare improntati a libertà, legalità, eguaglianza, lealtà, generosità, impegno, spirito di sacrificio e dedizione all’interesse comune, senza distinzione di status, gradi, ruoli e posizioni nella vita civile e/o militare;
- nell’ambito dei principi sopra delineati, diffondere e tutelare il principio della difesa dello stato di diritto in ogni sua manifestazione ed in ogni ambito della vita democratica, con particolare riguardo alla difesa dei diritti inviolabili della personalità tutelati dalle Convenzioni Internazionali e dalla Costituzioni della Repubblica Italiana.
In tale ambito valoriale, particolare attenzione sarà riservata ai diritti degli ex operatori della difesa e della sicurezza, affinché, senza discriminazioni nei confronti di alcuno, sia loro garantita la dignità morale e materiale che deve riconoscersi ad ogni cittadino che , direttamente o indirettamente, si sia comunque impegnato a servizio della giustizia, del diritto , della difesa o della sicurezza, sia che egli abbia operato in ambito pubblico e/o privato, ovvero in ambito civile e/o militare.
Per il raggiungimento dei propri fini, con gli strumenti giuridici ritenuti più opportuni, l’Associazione potrà operare in collegamento con Terzi e Terze Entità, con Enti pubblici, con Società e Associazioni private, Comitati, Fondazioni, nonché con Società cooperative.
L’Associazione potrà promuovere a sua volta altre Associazioni o Comitati con scopi analoghi od affini al proprio.
L’Associazione potrà altresì contribuire finanziariamente, nei limiti del patrimonio associativo, in favore di queste Entità nell’ambito del perseguimento del proprio scopo.
L’Organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali.
Art. 4
Possono essere soci dell’associazione sia civili che militari, in servizio o in congedo , cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione, con particolare riferimento ai valori sopra individuati all’articolo 3.
Il numero degli associati è illimitato. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
La qualità di associato non può essere ceduta ed è esclusa la sua successione mortis causa.
Art. 5
Gli appartenenti all’Associazione si dividono in associati fondatori, associati ordinari ed onorari. Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengono, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea.
La qualifica di associato onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo a personalità italiane o straniere in possesso di particolari requisiti od ai quali siano attribuiti meriti speciali ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso.
Sono associati fondatori i promotori dell’Associazione in quanto intervenuti all’atto costitutivo. Tutti gli associati, eccetto quelli onorari, sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate per ciascun anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Per essere ammessi alla qualità di associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera inappellabilmente sull’ammissione o meno.
Art. 7
Il domicilio degli associati per i loro rapporti con l’Associazione è quello indicato sul libro degli associati all’atto dell’iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dall'associato interessato a mezzo di lettera raccomandata, o altro strumento anche elettronico di pari efficacia, inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 8
L’associato che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altro strumento anche elettronico di pari efficacia.
Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso al momento della espressione della volontà di recesso medesimo, purché la relativa comunicazione sia stata effettuata almeno due mesi prima del 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 9
L’esclusione dell’associato viene deliberata dall’Assemblea anche su proposta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, per i seguenti motivi:
a) quando l’associato non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
b) quando in qualunque modo la condotta dell’associato abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione o sia risultata contraria o non compatibile con gli scopi dell’Associazione;
c) per gravi motivi in genere.
Tale delibera debitamente motivata verrà verbalizzata sul Libro riunioni dell’Assemblea e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.
L’associato escluso potrà ricorrere all'Assemblea stessa la quale deciderà alla sua prima riunione inappellabilmente, a semplice maggioranza dei presenti, salvo il diritto dell’associato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ex art. 24 del cod. civ..
Gli associati dimissionari, receduti, esclusi, così come pure gli eredi dell’associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né alla restituzione in tutto od in parte della quota associativa, dei contributi o delle donazioni da questi rispettivamente versati o prestate.
Art. 10
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote associative ed eventuali maggiori contribuiti degli associati;
- contributi, elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi;
- eventuali proventi dalle attività della Associazione;
- avanzi di gestione.
In ogni caso è esclusa la possibilità di distribuzione di avanzi di gestione o di utilità agli associati.
Art. 11
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni da tale data verranno predisposti per ogni esercizio, da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
Art. 12
Organi principali della Associazione sono:
a) il Consiglio Direttivo;
b) l’Assemblea degli associati;
c) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
d) il Comitato Scientifico.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri e da non più di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati.
Sono condizioni di eleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo e per la permanenza in carica, quelle stesse richieste per la nomina ad amministratore di società di capitali e di non essere compromessi in questioni che in ogni modo possano indurre discredito sulla Associazione e sulle persone degli stessi componenti del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un esercizio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e ad attribuire ad altri Consiglieri, ove lo ritenga opportuno, mansioni ed incarichi speciali, quali la carica di Segretario e di Tesoriere.
In ogni caso, il Presidente e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve rivestire la qualifica di fondatore.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per attuare gli scopi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nonché a procuratori.
Art. 15
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo consideri necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue competenze spettano al Vice Presidente.
Art. 16
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del primo.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta almeno due dei suoi membri lo ritengano necessario e in ogni caso almeno una volta all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la determinazione della quota sociale e degli eventuali contributi facoltativi degli associati.
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre l’accettazione di donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano alla Associazione; esso potrà inoltre deliberare i Regolamenti ed i Codici di Comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative conseguenti alle delibere della Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Associazione.
Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone od Enti specializzati, conferendo all'uopo incarichi, deleghe e mandati.
Art. 18
In caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere, questi viene sostituito per il restante periodo di carica dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione; tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale che potrà altresì sostituire il Consigliere cooptato.
Art. 19
L’Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione in regola con il pagamento delle quote associative dovute sino al momento dell’Assemblea.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da Terzi, con delega scritta, purché non sia un membro del Consiglio Direttivo.
Non sono ammesse più di tre deleghe al medesimo soggetto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno presso la sede sociale, ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Consiglio stesso, purché in Italia.
L’Assemblea è convocata con avviso agli associati mediante lettera o comunicazione senza formalità particolari, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, od anche mediante pubblici proclami od avvisi da pubblicarsi su quotidiani di tiratura nazionale, di almeno quindici giorni prima dall’ adunanza.
L’Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo, nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, ratifica la cooptazione di membri del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dello Statuto ad eccezione della deliberazione sul trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune la quale potrà essere presa dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea delibera inoltre su quant’altro demandatogli per legge e per statuto.
Art. 20
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l’Assemblea nomina il Presidente delle riunioni.
Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento.
Art. 21
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, quale che sia il numero degli intervenuti.
Art. 22
Il Presidente della Associazione, il Vice Presidente o il Consiglio Direttivo devono convocare l’Assemblea se almeno un decimo degli associati ne faccia espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con ordine del giorno comune.
Art. 23
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri è composto da tre membri, anche non associati, esclusi i membri del Comitato Direttivo, che durano in carica un triennio.
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri ha il compito di controllare la gestione della Associazione e di verificare la conformità alla legge ed allo Statuto degli atti della Associazione, anche nei confronti degli associati.
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri nominerà il suo Presidente e presenterà all’ Assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo le proposte necessarie sui medesimi.
In ordine alle controversie tra la Associazione e gli Associati, il Collegio riferirà alla Assemblea di cui potrà richiedere la convocazione al Consiglio Direttivo a tal fine. Al Collegio spetta altresì il compito di propone al Consiglio Direttivo censure od all’Assemblea l’esclusione degli associati che si ritengono autori di atti e di comportamenti censurabili.
Art. 24
Il Comitato Scientifico è composto da personalità del mondo scientifico nominate dal Consiglio Direttivo, in numero da tre ad otto.
Al Comitato Scientifico spetta il compito di dare i pareri che siano richiesti dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo in ordine a materie per le quali il Comitato Scientifico stesso abbia specifica competenza tecnica.
Art. 25
La Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 26
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza di cui all’art. 20, la quale delibererà anche in ordine alla nomina di un Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio della Associazione stessa.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere tassativamente devoluto ad altre associazioni o enti aventi finalità analoghe a quelle della Associazione o a fini di pubblica utilità.
Art. 27
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme pertinenti o compatibili del codice civile e comunque vigenti.
Allegato "A" all'atto repertorio n. 18229 raccolta n. 9269.
“ASSOCIAZIONE DIRITTI OPERATORI DIFESA E SICUREZZA”
in breve “A.D.O.D.S.”
Art. 1
E’ costituita una Associazione ai sensi dell’art. 36 del codice civile, denominata: "Associazione Diritti Operatori Difesa e Sicurezza” in breve "A.D.O.D.S.".
Art. 2
L’Associazione ha sede in [.....], via [.....].
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 3
L’Associazione non ha alcun fine di lucro ed è assolutamente apartitica.
Essa ha lo scopo di:
- diffondere e tutelare i più autentici valori della difesa e della sicurezza della Patria, una , indivisibile e repubblicana, riassunti nella Costituzione della Repubblica Italiana;
- diffondere e tutelare i più autentici valori dell’etica civile e militare improntati a libertà, legalità, eguaglianza, lealtà, generosità, impegno, spirito di sacrificio e dedizione all’interesse comune, senza distinzione di status, gradi, ruoli e posizioni nella vita civile e/o militare;
- nell’ambito dei principi sopra delineati, diffondere e tutelare il principio della difesa dello stato di diritto in ogni sua manifestazione ed in ogni ambito della vita democratica, con particolare riguardo alla difesa dei diritti inviolabili della personalità tutelati dalle Convenzioni Internazionali e dalla Costituzioni della Repubblica Italiana.
In tale ambito valoriale, particolare attenzione sarà riservata ai diritti degli ex operatori della difesa e della sicurezza, affinché, senza discriminazioni nei confronti di alcuno, sia loro garantita la dignità morale e materiale che deve riconoscersi ad ogni cittadino che , direttamente o indirettamente, si sia comunque impegnato a servizio della giustizia, del diritto , della difesa o della sicurezza, sia che egli abbia operato in ambito pubblico e/o privato, ovvero in ambito civile e/o militare.
Per il raggiungimento dei propri fini, con gli strumenti giuridici ritenuti più opportuni, l’Associazione potrà operare in collegamento con Terzi e Terze Entità, con Enti pubblici, con Società e Associazioni private, Comitati, Fondazioni, nonché con Società cooperative.
L’Associazione potrà promuovere a sua volta altre Associazioni o Comitati con scopi analoghi od affini al proprio.
L’Associazione potrà altresì contribuire finanziariamente, nei limiti del patrimonio associativo, in favore di queste Entità nell’ambito del perseguimento del proprio scopo.
L’Organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali.
Art. 4
Possono essere soci dell’associazione sia civili che militari, in servizio o in congedo , cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione, con particolare riferimento ai valori sopra individuati all’articolo 3.
Il numero degli associati è illimitato. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
La qualità di associato non può essere ceduta ed è esclusa la sua successione mortis causa.
Art. 5
Gli appartenenti all’Associazione si dividono in associati fondatori, associati ordinari ed onorari. Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengono, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea.
La qualifica di associato onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo a personalità italiane o straniere in possesso di particolari requisiti od ai quali siano attribuiti meriti speciali ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso.
Sono associati fondatori i promotori dell’Associazione in quanto intervenuti all’atto costitutivo. Tutti gli associati, eccetto quelli onorari, sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate per ciascun anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Per essere ammessi alla qualità di associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera inappellabilmente sull’ammissione o meno.
Art. 7
Il domicilio degli associati per i loro rapporti con l’Associazione è quello indicato sul libro degli associati all’atto dell’iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dall'associato interessato a mezzo di lettera raccomandata, o altro strumento anche elettronico di pari efficacia, inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 8
L’associato che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altro strumento anche elettronico di pari efficacia.
Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso al momento della espressione della volontà di recesso medesimo, purché la relativa comunicazione sia stata effettuata almeno due mesi prima del 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 9
L’esclusione dell’associato viene deliberata dall’Assemblea anche su proposta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, per i seguenti motivi:
a) quando l’associato non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
b) quando in qualunque modo la condotta dell’associato abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione o sia risultata contraria o non compatibile con gli scopi dell’Associazione;
c) per gravi motivi in genere.
Tale delibera debitamente motivata verrà verbalizzata sul Libro riunioni dell’Assemblea e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.
L’associato escluso potrà ricorrere all'Assemblea stessa la quale deciderà alla sua prima riunione inappellabilmente, a semplice maggioranza dei presenti, salvo il diritto dell’associato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ex art. 24 del cod. civ..
Gli associati dimissionari, receduti, esclusi, così come pure gli eredi dell’associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né alla restituzione in tutto od in parte della quota associativa, dei contributi o delle donazioni da questi rispettivamente versati o prestate.
Art. 10
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote associative ed eventuali maggiori contribuiti degli associati;
- contributi, elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi;
- eventuali proventi dalle attività della Associazione;
- avanzi di gestione.
In ogni caso è esclusa la possibilità di distribuzione di avanzi di gestione o di utilità agli associati.
Art. 11
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni da tale data verranno predisposti per ogni esercizio, da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
Art. 12
Organi principali della Associazione sono:
a) il Consiglio Direttivo;
b) l’Assemblea degli associati;
c) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
d) il Comitato Scientifico.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri e da non più di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati.
Sono condizioni di eleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo e per la permanenza in carica, quelle stesse richieste per la nomina ad amministratore di società di capitali e di non essere compromessi in questioni che in ogni modo possano indurre discredito sulla Associazione e sulle persone degli stessi componenti del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un esercizio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e ad attribuire ad altri Consiglieri, ove lo ritenga opportuno, mansioni ed incarichi speciali, quali la carica di Segretario e di Tesoriere.
In ogni caso, il Presidente e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve rivestire la qualifica di fondatore.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per attuare gli scopi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nonché a procuratori.
Art. 15
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo consideri necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue competenze spettano al Vice Presidente.
Art. 16
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del primo.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta almeno due dei suoi membri lo ritengano necessario e in ogni caso almeno una volta all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la determinazione della quota sociale e degli eventuali contributi facoltativi degli associati.
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre l’accettazione di donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano alla Associazione; esso potrà inoltre deliberare i Regolamenti ed i Codici di Comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative conseguenti alle delibere della Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Associazione.
Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone od Enti specializzati, conferendo all'uopo incarichi, deleghe e mandati.
Art. 18
In caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere, questi viene sostituito per il restante periodo di carica dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione; tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale che potrà altresì sostituire il Consigliere cooptato.
Art. 19
L’Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione in regola con il pagamento delle quote associative dovute sino al momento dell’Assemblea.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da Terzi, con delega scritta, purché non sia un membro del Consiglio Direttivo.
Non sono ammesse più di tre deleghe al medesimo soggetto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno presso la sede sociale, ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Consiglio stesso, purché in Italia.
L’Assemblea è convocata con avviso agli associati mediante lettera o comunicazione senza formalità particolari, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, od anche mediante pubblici proclami od avvisi da pubblicarsi su quotidiani di tiratura nazionale, di almeno quindici giorni prima dall’ adunanza.
L’Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo, nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, ratifica la cooptazione di membri del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dello Statuto ad eccezione della deliberazione sul trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune la quale potrà essere presa dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea delibera inoltre su quant’altro demandatogli per legge e per statuto.
Art. 20
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l’Assemblea nomina il Presidente delle riunioni.
Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento.
Art. 21
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, quale che sia il numero degli intervenuti.
Art. 22
Il Presidente della Associazione, il Vice Presidente o il Consiglio Direttivo devono convocare l’Assemblea se almeno un decimo degli associati ne faccia espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con ordine del giorno comune.
Art. 23
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri è composto da tre membri, anche non associati, esclusi i membri del Comitato Direttivo, che durano in carica un triennio.
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri ha il compito di controllare la gestione della Associazione e di verificare la conformità alla legge ed allo Statuto degli atti della Associazione, anche nei confronti degli associati.
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri nominerà il suo Presidente e presenterà all’ Assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo le proposte necessarie sui medesimi.
In ordine alle controversie tra la Associazione e gli Associati, il Collegio riferirà alla Assemblea di cui potrà richiedere la convocazione al Consiglio Direttivo a tal fine. Al Collegio spetta altresì il compito di propone al Consiglio Direttivo censure od all’Assemblea l’esclusione degli associati che si ritengono autori di atti e di comportamenti censurabili.
Art. 24
Il Comitato Scientifico è composto da personalità del mondo scientifico nominate dal Consiglio Direttivo, in numero da tre ad otto.
Al Comitato Scientifico spetta il compito di dare i pareri che siano richiesti dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo in ordine a materie per le quali il Comitato Scientifico stesso abbia specifica competenza tecnica.
Art. 25
La Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 26
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza di cui all’art. 20, la quale delibererà anche in ordine alla nomina di un Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio della Associazione stessa.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere tassativamente devoluto ad altre associazioni o enti aventi finalità analoghe a quelle della Associazione o a fini di pubblica utilità.
Art. 27
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme pertinenti o compatibili del codice civile e comunque vigenti.
Allegato "A" all'atto repertorio n. 18229 raccolta n. 9269.

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