L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile ex articolo 1228 Cc per la negligenza del suo ausiliario perché obbligata alla prestazione garantita dal Ssn: il professionista è solo uno strumento, al di là della scelta dell’utente. La responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1228 codice civile (Responsabilità per fatto degli ausiliari) , del fatto illecito che il medico ( anche il medico di base ), con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa , ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. nei limiti stabiliti dalla legge”.
Cass. 6243/2015