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Può dunque affermarsi che, in tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio.
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L'art. 38 dell'Ordinamento penitenziario prescrive che: "Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato, dopo la contestazione dell'addebito all'interessato il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe" e l'art. 81 innanzi citato prescrive, da parte sua, che i fatti di rilievo disciplinare debbano essere contestati al detenuto dal Direttore dell'Istituto penitenziario non oltre dieci giorni dal rapporto relativo all'infrazione e che, entro 10 giorni dalla data della contestazione, abbia a seguire la convocazione dell'incolpato per la decisione disciplinare. Sulla base di tali premesse normative il Collegio intende dare seguito all'indirizzo di questa Corte per il quale, seppure non sia possibile assimilare in toto le infrazioni disciplinari alle fattispecie di reato, deve tenersi conto che anche in relazione alle prime trovano applicazione quei principi fondamentali di garanzia per i quali il detenuto può essere sottoposto a sanzione solo per infrazioni espressamente previste ed a conclusione del regolamentato procedimento disciplinare (L. n. 354 del 1975, ex artt. 38, 39 e D.P.R. n. 230 del 2000, artt. 77 e segg.).
La Cassazione ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 20719 del 10/09/2013; Sez. L, Sentenza n. 15649 del 01/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 18711 del 06/09/2007; Sez. L, Sentenza n. 14113 del 20/06/2006) che, in tema di procedimento disciplinare, il principio secondo il quale l'addebito deve essere contestato immediatamente va inteso in un'accezione relativa, compatibile con l'intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore. La valutazione dell'immediatezza della contestazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito (il cui giudizio, insindacabile in sede di legittimità ove sia immune da vizi logici e sia adeguatamente motivato), il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee.La Corte ha più volte affermato (Sez. L, Sentenza n. 3600 del 16/02/2010; Sez. L, Sentenza n. 4502 del 21/02/2008) che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso; si è precisato inoltre (Sez. L, Sentenza n. 3697 del 17/02/2010; Sez. L, Sentenza a 3697 del 17/02/2010) che, in tema di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, per fatti penalmente rilevanti, non è ipotizzabile la violazione del principio di immediatezza della contestazione e dell'adozione del provvedimento disciplinare, qualora la P.A., uniformandosi alle disposizioni della contrattazione collettiva in caso di emergenza di fatti-reato, abbia atteso l'esito delle indagini e del processo, destinando il dipendente ad altre mansioni, e in seguito, avuta notizia, in via ufficiale, del rinvio a giudizio, abbia provveduto alla sospensione cautelare e, all’esito del processo penale, a nuova valutazione dei fatti ascritti al lavoratore, disponendone il licenziamento.In tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio.
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