- Origine della controversia:
- Il lavoratore è stato licenziato per non aver svolto lavoro straordinario dal 9 al 27 maggio 2016, contravvenendo a una direttiva aziendale, e per recidiva disciplinare.
- Il lavoratore è stato licenziato per non aver svolto lavoro straordinario dal 9 al 27 maggio 2016, contravvenendo a una direttiva aziendale, e per recidiva disciplinare.
- Pronunce delle corti precedenti:
- Il tribunale di primo grado aveva deciso in favore del lavoratore.
- La Corte d'Appello di Ancona aveva invece dichiarato legittimo il licenziamento, convertendolo da "giusta causa" a "giustificato motivo soggettivo", e obbligando la società a pagare al lavoratore un'indennità di mancato preavviso.
- Il tribunale di primo grado aveva deciso in favore del lavoratore.
- Ricorsi e motivazioni:
- Il lavoratore ha presentato ricorso per Cassazione, basandosi su molteplici motivi (23 in totale), tra cui presunte violazioni contrattuali, interpretazioni errate delle norme e mancata valutazione di fatti decisivi.
- La società ha controbattuto con un ricorso incidentale, sostenendo, tra le altre cose, la presenza di recidive disciplinari non considerate.
- Il lavoratore ha presentato ricorso per Cassazione, basandosi su molteplici motivi (23 in totale), tra cui presunte violazioni contrattuali, interpretazioni errate delle norme e mancata valutazione di fatti decisivi.
- Decisione della Cassazione:
- La Cassazione ha respinto molti dei motivi di ricorso, ritenendoli infondati o inammissibili per difetti formali (ad esempio, mancanza di specificità o richiesta di rivalutazione di prove).
- Ha ribadito che la decisione della Corte d’Appello era corretta, giudicando legittima la richiesta datoriale di lavoro straordinario e la relativa sanzione per mancata esecuzione.
- La Cassazione ha respinto molti dei motivi di ricorso, ritenendoli infondati o inammissibili per difetti formali (ad esempio, mancanza di specificità o richiesta di rivalutazione di prove).
cass._n._10623_del_2023.pdf