Nel caso in esame va però rilevato che la "prova" del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilità è stata fornita attraverso la valorizzazione degli esiti degli esami sulle urine.
Sul punto è stato evidenziato che l'illecito in esame è rapportato all'entità di alcool presente nel sangue al momento del fatto: l'indagine tossicologica, solitamente compiuta con il cosiddetto alcoltest deve, pertanto, individuare la condizione del conducente al momento della guida, attraverso un'indagine che, prossima cronologicamente al fatto, sia in grado di rispondere all'interrogativo sulla presenza dell'alcool nel sangue al momento della guida.
L'esame esperito indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico ( il dato giuridicamente rilevante) e \ soprattutto)l'epoca dell'assunzione della sostanza.
L'etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe, infatti, essere l'esito risalente nel tempo ed anteriore alla condotta di guida.
Cass. Penale Sent. Sez. 4 Num. 27005 Anno 2015