Sentenza del Tribunale di Milano.
Il tribunale dichiara infondata l’accusa di diffamazione quando “la verità della notizia” data dal giornalista, sia vera e fedele al contenuto del provvedimento giudiziario. Rileva quindi in sede civile, la responsabilità aggravata ex art. 96, Co. 3 c.p.c, del denunciante, che argomenta le accuse infondate in maniera pretestuosa. Il tribunale condanna quindi la Società denunciante al pagamento dei danni di Euro 18.000, determinati equitativamente sulla base di un criterio “pari a due volte le spese di lite liquidate a favore dei convenuti”.
Sentenza del Tribunale di Milano.
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La giurisprudenza sul punto è rigorosa, richiedendo che l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (Sez. 5, sentenza n. 2135 del 07/12/1999 Rv. 215476; massime precedenti conformi: N. 6507 del 1978 Rv. 139108, N. 8120 del 1992 Rv. 191312, N. 10307 del 1993 Rv. 195555, N. 18249 del 2008 Rv. 239831). Nei caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che il ricorrente non abbia menzionato nell’intervista giornalistica il Comandante dei corpo della Polizia Municipale di ….... e il responsabile dei servizio di verbalizzazione del medesimo corpo di Polizia Municipale, tanto meno ha individuato un qualche politico o funzionario comunale, limitandosi a rilevare che l’elemento anomalo, costituito dal numero dei ricorsi accolti per ritardi nella procedura di notifica della contestazione o per difetto di controdeduzioni, pari a circa il 70%, non poteva essere casuale, facendo da ciò discendere che si trattava di errori “voluti dall’alto”. L’accoglimento del 70% dei ricorsi relativi alle sanzioni amministrative rappresentava, come riconosciuto anche dal giudice di secondo grado, un dato oggettivamente abnorme e non contestato dalle persone offese, che non poteva essere attribuito al caso; pertanto, il ricorrente ne individuava la ragione nell’insipienza di coloro che avevano la responsabilità politica e amministrativa dei servizi comunali e che, evidentemente, per lungo tempo non avevano adottato gli opportuni accorgimenti organizzativi. La censura contenuta nell’articolo in oggetto appare, sotto il profilo dell’individuazione dei responsabili delle disfunzioni, assolutamente generica lontana dai presupposti di “affidabile certezza” richiesti dalla giurisprudenza, in quanto priva di indicazione nominativa, sia riguardo ai singoli responsabili, sia agli enti o alle strutture specificamente preposte, per il tramite dei rispettivi funzionari, dirigenti o politici, all’istruzione e definizione delle pratiche in oggetto.
Cassazione Penale, sentenza 9 dicembre 2014, n. 51096 |
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