circolare_n_13_del_3_aprile_2020_.pdf |
Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell’Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena”. A dirlo è il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione di una nuova circolare che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.
2 Commenti
L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha inoltrato richiesta di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Nello specifico l’istante chiede di sapere: “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego:
Interpello n. 18/2014 La S.C. Di Cassazione, con sentenza n. 27424/2014, si esprime in merito alla possibilità di utilizzare la registrazione di una telefonata come prova nel processo civile. Nella fattispecie il lavoratore aveva registrato la telefonata intercorsa con il datore di lavoro, per confezionare la prova da utilizzare nel giudizio di impugnazione di un licenziamento. Secondo la Corte la registrazione del colloquio intercorso tra i due può essere usata come prova, se uno dei due è coinvolto nella conversazione. Cass, n. 27057/2013 Il lavoratore non è tenuto a comunicare la destinazione delle proprie ferie in quanto si verrebbe meno al diritto alla privicy ed è infatti libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez.un.n.1892\82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive.
Cass. n. 13060/2014 NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZE CITATE, CHE AFFRONTA I TEMI CHE SONO RIPROPOSTI CON IL RICORSO IN ESAME, SI È AFFERMATO CHE L’OTTEMPERANZA DEL DATORE DI LAVORO ALL'ORDINE GIUDIZIALE DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DELL'APPOSIZIONE DI UN TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO IMPLICA IL RIPRISTINO DELLA POSIZIONE DI LAVORO DEL DIPENDENTE, IL CUI REINSERIMENTO NELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DEVE QUINDI AVVENIRE NEL LUOGO E NELLE MANSIONI ORIGINARIE, ATTESO CHE IL RAPPORTO CONTRATTUALE SI INTENDE COME MAI CESSATO E QUINDI LA CONTINUITÀ DELLO STESSO IMPLICA CHE LA PRESTAZIONE DEVE PERSISTERE NELLA MEDESIMA SEDE; RESTA SALVA LA FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI DISPORRE IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE AD ALTRA UNITÀ PRODUTTIVA, MA IN TAL CASO DEVONO SUSSISTERE LE RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE RICHIESTE DALL’ART. 2103 C.C. IN DIFETTO, LA MANCATA OTTEMPERANZA A TALE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE TROVA GIUSTIFICAZIONE SIA QUALE ATTUAZIONE DI UN'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO (ART. 1460 C.C.), SIA SULLA BASE DEL RILIEVO CHE GLI ATTI NULLI NON PRODUCONO EFFETTI, NON POTENDOSI RITENERE CHE SUSSISTA UNA PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI AZIENDALI CHE IMPONGA L'OTTEMPERANZA AGLI STESSI FINO AD UN CONTRARIO ACCERTAMENTO IN GIUDIZIO. IN APPLICAZIONE DI TALI PRINCIPI SI È QUINDI CONFERMATA LA SENTENZA GRAVATA CHE, COME NEL CASO, AVEVA RITENUTO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER ASSENZA DAL SERVIZIO INTIMATO DA P. S.P.A..
Corte di cassazione n. 2837 del 2014. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il principio secondo cui il tempo impiegato per indossare la divisa siada considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito,ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa:
si ravvisa la violenza privata quando si costringe il dipendente a presenziare alla riunione.9/21/2013 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32463 del 6 settembre 2013, conferma la condanna inflitta ad un dirigente di un Comune che obbliga la propria dipendente a non lasciare la riunione ed a concludere il discorso iniziato. Nella fattispecie la dipendente del Comune stava abbandonando la riunione a causa delle tensione sorte in seno ad essa, ma fu seguita è costretta dal dirigente a continuare. Il Dirigente è stato condannato per violenza privata.
La Corte di Cassazione con sentenza n, 18237 del 29 luglio 2013, investita della decisione riguardante ll'assoggettamento a contribuzione inps e premi inail del 50% per quanto riguarda le somme di indennità di trasferta ha ribadito quanto sgue:” IL TEMPO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO RIENTRA NELL'ATTIVITA' VERA E PROPRIA E VA QUINDI SOMMATO AL NORMALE ORARIO DI LAVORO COME STRAORDINARIO”. Per la Corte l'unica disposizione applicabile al caso è quella prevista dal Dlgs 314/1997in base al quale le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto a compiere l'attività lavorativa in luoghi sempre diversi, anche se corrisposte con continuità le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Altra sentenza non meno importante, Cass. n. 27779 del 25 luglio 2013, afferma il principio della responsabilità del datore di lavoro anche in caso di negligenza del lavoratore.
|
Archivio
Settembre 2024
A.D.O.D.S.Blog che tratta argomenti affini alle categorie degli associati. Categorie
Tutti
|