cass._14103_2014_sanzioni_disciplinari.pdf |
La Cassazione ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 20719 del 10/09/2013; Sez. L, Sentenza n. 15649 del 01/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 18711 del 06/09/2007; Sez. L, Sentenza n. 14113 del 20/06/2006) che, in tema di procedimento disciplinare, il principio secondo il quale l'addebito deve essere contestato immediatamente va inteso in un'accezione relativa, compatibile con l'intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore. La valutazione dell'immediatezza della contestazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito (il cui giudizio, insindacabile in sede di legittimità ove sia immune da vizi logici e sia adeguatamente motivato), il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee.La Corte ha più volte affermato (Sez. L, Sentenza n. 3600 del 16/02/2010; Sez. L, Sentenza n. 4502 del 21/02/2008) che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso; si è precisato inoltre (Sez. L, Sentenza n. 3697 del 17/02/2010; Sez. L, Sentenza a 3697 del 17/02/2010) che, in tema di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti, per fatti penalmente rilevanti, non è ipotizzabile la violazione del principio di immediatezza della contestazione e dell'adozione del provvedimento disciplinare, qualora la P.A., uniformandosi alle disposizioni della contrattazione collettiva in caso di emergenza di fatti-reato, abbia atteso l'esito delle indagini e del processo, destinando il dipendente ad altre mansioni, e in seguito, avuta notizia, in via ufficiale, del rinvio a giudizio, abbia provveduto alla sospensione cautelare e, all’esito del processo penale, a nuova valutazione dei fatti ascritti al lavoratore, disponendone il licenziamento.In tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio.
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