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IN MERITO AL DIRITTO DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI LAVORATORI IN SEDE ISPETTIVA11/24/2013 Per quanto riguarda il diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, si rimanda alla lettura della sentenza del Consiglio di Stato di seguito riportata, integrata dalla circolare che il Ministero del lavoro ha ritenuto di emanare, proprio a seguito del recente indirizzo giurisprudenziale.
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Corte di Cassazione Penale n. 45629/2013, sez. VI del 13/11/2013 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ai fini della integrazione del delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne consegue che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice (Cass. Sez. 6, n. 7348 del 24/11/2009, dep. 2010, Di Venere, rv. 246025; Sez. 6, n. 5691 del 06/04/2000, Scorsone, Rv. 217339). ![]()
Si allega, per una esaustiva consultazione, la determinazione del costo esigibile dai soci lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario, così come riproposto dal D.M 2 ottobre 2013 del ministero del lavoro. ![]()
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