Valenza trascrizione P.R.A. - mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. - riflesso sull'illegittimità della pretesa tributaria per il bollo auto – nota a Sentenza n.26720/28/14 Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Pubblicato in Giurisprudenza tributaria il 22/04/2015
Si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma- n. 26720/28/14 con la quale la Commissione adita, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, difeso dall’Avv. Fabrizio PLAGENZA del Foro di Roma, volto all'annullamento della pretesa tributaria, relativa alla tassa bollo auto 2009 richiesta con cartella di pagamento notificata entro il termine di 3 anni, ha annullato la pretesa sul presupposto che, come sancito che"l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle asse dovute dal 1^ gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli e autoscafi si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte",così come previsto dall'art. 5, 51^ comma del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella Legge 7 marzo 1986, n. 60(nel caso di specie la cartella di pagamento era stata notificata,come detto, entro il predetto termine triennale), la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la trascrizione al P.R.A. degli atti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli costituisce soltanto un mezzo di pubblicità ma il trasferimento di proprietà si realizza per l'effetto del mero consenso delle parti, sicchè le risultanze del P.R.A. hanno il valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. Civ. n. 7267 del 2000).Nel caso trattato dalla CTP adita, la ricorrente aveva esposto l'estraneità al possesso del veicolo, contestandola mediante produzione di denuncia-querela. La Commissione precisa che, "a prescindere dal fatto che la denuncia – querela (circa la falsità del trasferimento di proprietà dell'autovettura) costituisce di per sé (per le conseguenze penali cui andrebbe incontro la ricorrente nel caso di accertata falsità delle circostanze rappresentate nella querela di falso),quel mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà a suo nome e, quindi, illegittima la pretesa tributaria per il bollo auto".Nonostante la costituzione in giudizio sia dell'Ente Impositore che del creditore sostanziale, la CTP di Roma ha annullato la cartella di pagamento ritualmente notificata nel termine prescritto.
La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.
Sez. III, sent. n. 7267 del 01-06-2000
Sez. I, sent. n. 4489 del 28-03-2002