Corte di Cassazione sentenza 24 giugno 2015 n. 26528
La Corte di Cassazione costantemente riafferma il principio che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta dei soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, sent. n. 40 del 10/09/2013, E, Rv. 257915; Sez. 2, sent. n. 46618 del 20/11/2009, Corrado e altri, Rv. 245420; Sez. 2, sent. n. 41419 del 18/09/2009, Lorusso, Rv. 245243; Sez. 4, sent. n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535; Sez. 6, sent. n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251 e altre conformi).
Corte di Cassazione sentenza 24 giugno 2015 n. 26528
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GUIDA SENZA PATENTE - NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE LE DICHIARAZIONI RESE AI CC SUL VERBALE.8/20/2015 La sentenza di primo grado ha fondato la pronuncia di condanna sulle risultanze del verbale di contestazione a firma dei Carabinieri , dal quale il Tribunale ha desunto la prova che, in data 13 settembre 2010, il minore fosse stato fermato mentre si trovava alla guida del veicolo Kymco Agility e che gli fosse stata contestata la violazione dell'art.116, commi 13 e 18 cod. strada con la motivazione <perché circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della prescritta patente di guida perché mai conseguita>. Occorre, in proposito distinguere, tra le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, quelle dichiarazioni che riguardano il fatto costituente oggetto d'indagine dalle dichiarazioni che si riferiscono ad un reato diverso, posto che l'inutilizzabilità dibattimentale prevista dall'art. 350, comma 7, cod. proc .pen. colpisce solo il primo tipo di dichiarazioni spontanee (Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846; Sez.6, n.15483 del 12/02/2004, Cortese, Rv.229342); il verbale di dichiarazioni spontanee riguardante un fatto penalmente rilevante diverso da quello oggetto d'indagine può, invece, essere acquisito in altro processo come documento (Sez. 6, n. 15791 del 14/03/2005, Martinuzzi, Rv. 231875). Con particolare attenzione agli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione, va poi precisato che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli art.350 e 351 cod. proc. pen., annotate ex art.357 cod. proc. pen., non rientrano nell’elencazione tassativa di cui all’art.431 cod. proc. pen., relativa agli atti che trasmigrano nel fascìcolo per il dibattimento e dì cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni assunte senza le garanzie difensive dalla persona a cui carico emergono indizi di reità non possono essere utilizzate in dibattimento, imponendo l’art.63 cod. proc. pen. di interrompere l’interrogatorio qualora emergano indizi dì reità; la prova contenuta in quegli atti deve, quindi, essere nuovamente formata nel dibattimento. Occorre, inoltre, distinguere l'inutilizzabilità dalla nullità, posto che la prima si riferisce all'assunzione di prove acquisite <in violazione dei divieti stabiliti dalla legge> (art. 191 cod.proc.pen.), mentre la nullità discende dall'assunzione di prove senza l'osservanza delle prescritte formalità (Sez. 2, n. 15877 del 27/03/2008, Lo Verde, Rv. 239775; Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Mazzuoccolo, Rv. 198371; Sez. 1, n. 2891 del 16/11/1993, dep.1994, Nuzzo, Rv. 198590; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190571). Cass. 23306/2015 GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - NULLA SE NON SI VIENE AVVISATI DELLA FACOLTA' DI FARSI ASSISTERE11/3/2014 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, ricevuta la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, ha assolto l’imputato [OMISSIS] dalla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (comm. in [OMISSIS]), per non aver commesso il fatto. Il giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami di laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano fatto sottoporre il [OMISSIS] avevano evidenziato la presenza di un tasso alcolemico pari a g/l 1,86, ha rilevato che nell’occasione gli agenti operanti avessero omesso di avvisare l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, in violazione della prescrizione di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. Tale violazione integrava la nullità sanzionata dall’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., rilevabile d’ufficio in quanto a regime intermedio. Pertanto, escludendo l’informazione probatoria acquisita con l’analisi di laboratorio, difettava la prova della responsabilità dell’imputato.
Le garanzie difensive nel momento in cui si eseguono gli accertamenti inerenti la guida in stato di ebbrezza (es.: alcool test) si deve ritenere sussistente l'obbligatorietà di erudire l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, così come espressamente previsto dall'art. 114 disp att. c.p.p. Nel qual caso non venga resa edotta siffatta facoltà, si determina la nullità generale ai sensi dell'art. 182 c.p.p. L' enunciazione deve essere formulata prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo (Cass., Sez. III, 28 marzo 2012 (dep. 18 aprile 2012), n. 14873; Sez. II, 12 aprile 2011 (dep. 16 maggio 2011), n. 19100; Sez. II, 23 marzo 2011 (dep. 1 aprile 2011), n. 13392; Sez. I, 4 febbraio 2010 (dep. 1 marzo 2010) n. 8107; Sez. IV, 14 marzo 2008 (dep. 16 aprile 2008), n. 15739; Sez. IV, 25 settembre 2003 (dep. 7 novembre 2003), n. 42715).
Altra sentenza (Cass., Sez. IV, 12 febbraio 2008 (dep. 11 marzo 2008), n. 10850) ha ritenuto non perentoria, nella fattispecie, la norma che prevede l'avviso della presenza di un legale, atteso che il mero accertamento cognitivo effettuato dalla polizia giudiziaria assume la forma esplorativa dell' attività di polizia amministrativa. In ogni caso, financo si ritenga valida quest'ultima tesi, la stessa corte afferma che tale obbligo sussiste comunque qualora si desume lo stato di alterazione del conducente , da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza ancora prima della prova spirometrica. |
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