
Occorre, in proposito distinguere, tra le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, quelle dichiarazioni che riguardano il fatto costituente oggetto d'indagine dalle dichiarazioni che si riferiscono ad un reato diverso, posto che l'inutilizzabilità dibattimentale prevista dall'art. 350, comma 7, cod. proc .pen. colpisce solo il primo tipo di dichiarazioni spontanee (Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846; Sez.6, n.15483 del 12/02/2004, Cortese, Rv.229342); il verbale di dichiarazioni spontanee riguardante un fatto penalmente rilevante diverso da quello oggetto d'indagine può, invece, essere acquisito in altro processo come documento
(Sez. 6, n. 15791 del 14/03/2005, Martinuzzi, Rv. 231875).
Con particolare attenzione agli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione, va poi precisato che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli art.350 e 351 cod. proc. pen., annotate ex art.357 cod. proc. pen., non rientrano nell’elencazione tassativa di cui all’art.431 cod. proc. pen., relativa agli atti che trasmigrano nel fascìcolo per il dibattimento e dì cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni assunte senza le garanzie difensive dalla persona a cui carico emergono indizi di reità non possono essere utilizzate in dibattimento, imponendo l’art.63 cod. proc. pen. di interrompere l’interrogatorio qualora emergano indizi dì reità; la prova contenuta in quegli atti deve, quindi, essere nuovamente formata nel dibattimento.
Occorre, inoltre, distinguere l'inutilizzabilità dalla nullità, posto che la prima si riferisce all'assunzione di prove acquisite <in violazione dei divieti stabiliti dalla legge> (art. 191 cod.proc.pen.), mentre la nullità discende dall'assunzione di prove senza l'osservanza delle prescritte formalità (Sez. 2, n. 15877 del 27/03/2008, Lo Verde, Rv. 239775; Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Mazzuoccolo, Rv. 198371; Sez. 1, n. 2891 del 16/11/1993, dep.1994, Nuzzo, Rv. 198590; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190571).
Cass. 23306/2015