Cass. 28314 del 2020
La Cassazione precisa che i protocolli, e quindi, le linee guida, per il giudice rappresentano parametri prestabiliti entro i quali si deve giudicare l'operato del medico. In sostanza, il giudice si attiene a queste, per valutare la diligenza e la perizia del suo operato.
Cass. 28314 del 2020
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Corte di cassazione Penale n. 37314/2013 Inserire dati ed aggiornare una cartella clinica in date diverse e distanti fra loro, può fa configurare il reato di falso. Al riguardo, posto che la grossolanità ed innocuità del falso vengono prospettate essenzialmente in relazione al fatto che appariva rilevabile ictu oculi l'aggiunta dell'annotazione, vale ricordare il principio già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, le aggiunte evidenti, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire, fornendo congrua motivazione, se le peculiarità della specifica alterazione siano da ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011 - dep. 30/01/2012, Baldin, Rv. 252946; Sez. 5, n. 10259 del 07/10/1992, Borzì, Rv. 192299).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.33329/2915, ha ritenuto responsabile penalmente il chirurgo capo-equipe anche per gli errori dei suoi collaboratori, seppur di competenze diverse, poiché l'operazione deve essere coordinata, in tutte le sue fasi, dal capo del gruppo di lavoro. Nella sostanza, il chirurgo che rappresenta il capo dell' equipe di lavoro, deve avvalersi del ruolo istituzionale cui viene investito e far valere la sua opinione nell' esecuzione dell'atto operatorio. Ne discende che le complicanze che ne derivano dall'esecuzione dell'atto possono ricadere su di lui, a causa delle decisioni da egli prese.
SENTENZA CASSAZIONE 6243/2015 depositata il 27 marzo 2015 -
L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile ex articolo 1228 Cc per la negligenza del suo ausiliario perché obbligata alla prestazione garantita dal Ssn: il professionista è solo uno strumento, al di là della scelta dell’utente. La responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1228 codice civile (Responsabilità per fatto degli ausiliari) , del fatto illecito che il medico ( anche il medico di base ), con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa , ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. nei limiti stabiliti dalla legge”. Cass. 6243/2015 |
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