La Sanità in Italia è ormai allo sbando, le liste di attesa ne sono la dimostrazione. Sarebbe interessante vedere Direttori Sanitari eletti per meritocrazia e acutezza nella gestione dell'azienda e non Direttori Sanitari nominati per la loro vicinanza alla politica. Qualche direttore Sanitario, - e qui non ci vogliono capacità esclusive - si sarà mai chiesto perché in un ambulatorio privato riescono a fare giornalmente il quintuplo, se non di più, di radiografie , Tac e/o risonanze magnetiche di quelle che si fanno nella struttura pubblica? E' una domanda semplice, ma pare che la semplicità possa essere un ostacolo per chi debba rispondere nel merito. In uno specifico nosocomio, quando ci si reca al Pronto Soccorso e si presenta la necessità per il paziente di eseguire esami radiografici, i medici del Pronto Soccorso devono attendere la disponibilità dei tecnici, impegnati nelle loro incombenze ( non si sa quali) sebbene si sappia che il quel momento non vi sia nessun altro paziente in radiologia che impegni gli stessi. Nel frattempo, senza alcun fondato motivo , il paziente resta in attesa per ore nella corsia del Pronto Soccorso. E' così che si gestisce la sanità pubblica? Dove stanno i controlli e le verifiche per un miglior funzionamento? Ovviamente non era nostro intento addentrarci ulteriormente nelle manchevolezze di taluni reparti o in quelle che sono le disfunzioni all'interno degli ospedali, pertanto, riprendiamo il tema che ha motivato la stesura di questo articolo. Il tema che intendiamo affrontare sono i tempi riguardanti le liste d'attesa. Il Governo, con un piano Nazionale “Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa” (PNGLA), con l'intesa Stato-Regioni , anno 2010-1012, ha voluto dare termini e tempi precisi in merito alle cosiddette “Liste di attesa”. Le priorità vengono così suddivise:
Le classi di priorità per i ricoveri sono sempre 4, così suddivise:
Resta comunque la possibilità da parte delle regioni di stabilire tempistiche e modalità differenti, purché siano solo migliorative alle direttive emanate dallo Stato. Qualora non sia possibile trovare posto nei tempi previsti, i pazienti possono richiede alla propria ASL di competenza, una visita intramoenia od una visita presso un altro centro convenzionato, con il pagamento del solo “ticket”( D.lgs 124/1998 articolo 3, comma 13 ). il D.Lgs. n. 124 del 1998 indica che le Regioni, insieme alle Aziende Unità Sanitarie locali e gli ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la richiesta della prestazione e la sua esecuzione. La differenza di costo resta a carico dell’Azienda Sanitaria locale e, qualora il cittadino avesse l’esenzione dal ticket, non pagherebbe nulla, in quando il costo totale sarebbe a carico della ASL. In ultima analisi, in assenza delle anzidette possibilità, il cittadino potrà eseguire la visita da un medico privato e chiedere successivamente il rimborso (L’Asl rimborsa le cure in strutture private ). Le norme, poco conosciute e per lo più ignorate, hanno indotto il Governo ad emanare il D.L. 7/06/2024, n.73, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n.107, denominato “Decreto Schillaci”, per rafforzare le norme precedenti nell'abbattimento delle liste d'attesa. La norma in questione prevedere che le Regioni assegnino ai direttori sanitari degli obiettivi annuali per ridurre le liste di attesa. Il mancato raggiungimento prevede la loro sospensione per 12 mesi dall'elenco nazionale dei direttori. In tale norma viene altresì ribadito, come già indicato dalla legge 266/2005, il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni (cosiddette agende chiuse). Mentre prima era il cittadino a richiedere il rimborso di quanto speso in eccesso rispetto al Ticket, con la nuova norma il cittadino potrà prenotare tramite il CUP anche le visite presso i privati convenzionati. Succede inoltre che i CUP indicano delle strutture spesso lontane, al di fuori della ASL di appartenenza e, sebbene ciò sia lecito, questa pratica disattende il rispetto di quel principio di prossimità e raggiungibilità citato nel piano nazionale di Governo delle liste di attesa. E' forse una strategia chiudere le agende per inviare il malato in siti meno favorevoli ed indurlo a prenotare una visita privata a pagamento? Molti conoscono le norme che tutelano i propri diritti ma spesso hanno difficoltà nel doverle far applicare. www.Cittadinanzattiva.it offre un gran supporto ai cittadini con la pubblicazione di moduli idonei da presentare. Vediamo ora le norme principali che regolano la materia e le eventuali sanzioni che nella fattispecie si dovrebbero applicare: D.L. 7/06/2024, n73, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n.107 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024 ) Arriva la piattaforma nazionale per le liste d'attesa e sintetizzando di afferma che i Cup dovranno avere in agenda tutte le prestazioni offerte da pubblico e privato convenzionato, prevedendo tempi tempi certi per le prestazioni mediante ricorso a intramoenia o privato. Le visite possono essere previste anche nel fine settimana. I controlli sulle Asl resteranno in capo alle Regioni ma il ministero della Salute avrà la possibilità di intervenire con poteri sostitutivi in presenza di inadempienze. Art. 3 Co.9: E' fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività' di prenotazione di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In caso di violazione di tale divieto, per i fatti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 284, primo e secondo periodo, della legge n. 266 del 2005, raddoppiate nel minimo e nel massimo edittale. Art. 3 Co.10: Nell' eventualità' che i tempi previsti dalle classi di priorità' individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l'utilizzo dell'attività' libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilita' erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito. LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724Art. 3 Co.8.: Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone. LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266: Art. 1 Co.282 : Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 .. (omissis) Art. Co. 284: Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. (omissis) D.LGS 29 aprile 1998, n.124 Art. 3 Co 13: Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. (omissis). Da quanto esposto si evince una chiara possibilità da parte del cittadino di intraprendere azioni nei confronti dell'amministrazione Sanitaria a tutela dei propri diritti. Come anzidetto un sito d'interesse per la materia trattata è www.cittadinanzattiva.it. Nel frattempo, qualora possa essere d'aiuto, alleghiamo missiva presentata nel 2018, alla quale è stata data immediata risposta da parte del Ministero e dalla stessa Direzione Sanitaria. G.L. risposta_del_ministero.pdf Sospensione attività di prenotazione La Cassazione precisa che i protocolli, e quindi, le linee guida, per il giudice rappresentano parametri prestabiliti entro i quali si deve giudicare l'operato del medico. In sostanza, il giudice si attiene a queste, per valutare la diligenza e la perizia del suo operato.
Cass. 28314 del 2020 Corte di cassazione Penale n. 37314/2013 Inserire dati ed aggiornare una cartella clinica in date diverse e distanti fra loro, può fa configurare il reato di falso. Al riguardo, posto che la grossolanità ed innocuità del falso vengono prospettate essenzialmente in relazione al fatto che appariva rilevabile ictu oculi l'aggiunta dell'annotazione, vale ricordare il principio già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, le aggiunte evidenti, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire, fornendo congrua motivazione, se le peculiarità della specifica alterazione siano da ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011 - dep. 30/01/2012, Baldin, Rv. 252946; Sez. 5, n. 10259 del 07/10/1992, Borzì, Rv. 192299).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.33329/2915, ha ritenuto responsabile penalmente il chirurgo capo-equipe anche per gli errori dei suoi collaboratori, seppur di competenze diverse, poiché l'operazione deve essere coordinata, in tutte le sue fasi, dal capo del gruppo di lavoro. Nella sostanza, il chirurgo che rappresenta il capo dell' equipe di lavoro, deve avvalersi del ruolo istituzionale cui viene investito e far valere la sua opinione nell' esecuzione dell'atto operatorio. Ne discende che le complicanze che ne derivano dall'esecuzione dell'atto possono ricadere su di lui, a causa delle decisioni da egli prese.
SENTENZA CASSAZIONE 6243/2015 depositata il 27 marzo 2015 -
L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile ex articolo 1228 Cc per la negligenza del suo ausiliario perché obbligata alla prestazione garantita dal Ssn: il professionista è solo uno strumento, al di là della scelta dell’utente. La responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1228 codice civile (Responsabilità per fatto degli ausiliari) , del fatto illecito che il medico ( anche il medico di base ), con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa , ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. nei limiti stabiliti dalla legge”. Cass. 6243/2015 |
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