L’ordinanza era stata notificata subordinatamente ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. In prima Istanza il ricorso del Ministero venne accolto dal Tribunale e successivamente cassato dalla S.C., atteso che era incorsa la tardività della notifica in falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 201 del C.d.s. , concretizzatasi oltre i 150 giorni (ora novanta) . L'agente notificatore del servizio Postale Italiano ha dichiarato di aver notificato il verbale di accertamento, ma non ha fornito alcuna prova con le conseguenti ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica doveva ritenersi eseguita oltre i 150 giorni.
La Corte di Cassazione Civ. Con la sentenza n. 21042 del 13 settembre 2013 imprime un'ulteriore rafforzamento sul convincimento che il termine per le notifica riguardante il c.d.s. debba essere considerato perentorio. La Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero dell’interno.
L’ordinanza era stata notificata subordinatamente ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. In prima Istanza il ricorso del Ministero venne accolto dal Tribunale e successivamente cassato dalla S.C., atteso che era incorsa la tardività della notifica in falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 201 del C.d.s. , concretizzatasi oltre i 150 giorni (ora novanta) . L'agente notificatore del servizio Postale Italiano ha dichiarato di aver notificato il verbale di accertamento, ma non ha fornito alcuna prova con le conseguenti ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica doveva ritenersi eseguita oltre i 150 giorni.
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Premesso che non è in discussione che la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, dep. 19/07/2011, Pedicone, Rv. 250121), il caso in esame investe la legittimità di una notificazione all'imputato eseguita ad un numero di fax solo cartolarmente corrispondente a quello del difensore domiciliatario, ma in realtà pertinente a diverso professionista. Ritiene la Corte che, nel caso suddetto, ove l’errore non sia stato determinato da una scorretta indicazione dello stesso imputato o del suo difensore, che comunque importa la necessaria adozione di altre modalità di notificazione a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non ricorra una semplicenullità della notificazione ma l'inesistenza di essa per errata individuazione del recapito del difensore domiciliatario, ciò che configura il vizio di omessa citazione dell'imputato e, quindi, una nullità assoluta rilevabile, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. ![]()
Alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 03/2010 e n. 258/2012 nonchè, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005; queste ultime, in particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata ![]()
![]() Remissione in termini: Deve essere concessa qualora l’imputato non non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e, l’“incolpevole ignoranza” , non ne costituisce più presupposto di applicazione La prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 2627 del 17 giugno 2013, ha accolto il ricorso in merito alla mancata possibilità di proporre opposizione al decreto penale di condanna, notificato in ritardo. Il decreto penale era stato notificato presso lo studio del difensore, ove era stato eletto domicilio, ma, avendo,l'imputato, cambiato residenza, la lettera raccomandata inviatagli dal difensore stesso per informarlo della condanna, gli veniva recapitata in ritardo, cioè quando il termine per proporre opposizione al decreto era già scaduto. Il ricorrente, innanzi alla S.C., sosteneva l’incolpevole ignoranza a seguito della riforma dell’art. 175 c.p.p. ad opera del D.L. 17/2005, conv. con mod. nella L. 60/2005. Le notifiche al difensore d’ufficio non possono costituire, quindi, una presunzione di conoscenza effettiva da parte dell’interessato. |
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