La notifica degli avvisi e degli atti conseguenti devono essere notificati al contribuente con l'impiego di plichi sigillati e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei mesi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre, n. 600, nonché altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta. Qualora i messi comunali e i messi speciali Autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art. Della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà. La notifica diretta a mezzo posta da parte delle agenzie fiscali è, univocamente ed espressamente, consentita dalla legge, trattandosi di disposizione legislativa speciale rispetto a quella dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e del c.p.c. e del c.p.c. da esso richiamate.
Cass. Civ. Sez. Unite 10012/2021