Corte di Cassazione Civile n. 13278/2013,notifica_a_mezzo_posta.pdf |
Alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 03/2010 e n. 258/2012 nonchè, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005; queste ultime, in particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata
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