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DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA - DATI PERSONALI SENSIBILI - INCLUSIONE9/23/2013 La Prima Sezione Civile ha affermato che costituisce diffusione di dati personali sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, quella relativa all’assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto attinente alla salute del soggetto cui l’informazione si riferisce.
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Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”).
La Corte di Cassazione Civ. Con la sentenza n. 21042 del 13 settembre 2013 imprime un'ulteriore rafforzamento sul convincimento che il termine per le notifica riguardante il c.d.s. debba essere considerato perentorio. La Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero dell’interno.
L’ordinanza era stata notificata subordinatamente ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. In prima Istanza il ricorso del Ministero venne accolto dal Tribunale e successivamente cassato dalla S.C., atteso che era incorsa la tardività della notifica in falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 201 del C.d.s. , concretizzatasi oltre i 150 giorni (ora novanta) . L'agente notificatore del servizio Postale Italiano ha dichiarato di aver notificato il verbale di accertamento, ma non ha fornito alcuna prova con le conseguenti ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica doveva ritenersi eseguita oltre i 150 giorni. si ravvisa la violenza privata quando si costringe il dipendente a presenziare alla riunione.9/21/2013 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32463 del 6 settembre 2013, conferma la condanna inflitta ad un dirigente di un Comune che obbliga la propria dipendente a non lasciare la riunione ed a concludere il discorso iniziato. Nella fattispecie la dipendente del Comune stava abbandonando la riunione a causa delle tensione sorte in seno ad essa, ma fu seguita è costretta dal dirigente a continuare. Il Dirigente è stato condannato per violenza privata.
La Corte di Cassazione con sentenza n, 18237 del 29 luglio 2013, investita della decisione riguardante ll'assoggettamento a contribuzione inps e premi inail del 50% per quanto riguarda le somme di indennità di trasferta ha ribadito quanto sgue:” IL TEMPO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO RIENTRA NELL'ATTIVITA' VERA E PROPRIA E VA QUINDI SOMMATO AL NORMALE ORARIO DI LAVORO COME STRAORDINARIO”. Per la Corte l'unica disposizione applicabile al caso è quella prevista dal Dlgs 314/1997in base al quale le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto a compiere l'attività lavorativa in luoghi sempre diversi, anche se corrisposte con continuità le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Altra sentenza non meno importante, Cass. n. 27779 del 25 luglio 2013, afferma il principio della responsabilità del datore di lavoro anche in caso di negligenza del lavoratore.
(Cass. n. 3654 del 14/02/2013) L’articolo 1460, 2^ comma, c.c. si applica anche alla sospensione dell’assicurazione di cui all’art. 1901 c.c. La S.C afferma che il principio di cui all’art. 1460 del c.c. deve essere applicato anche alla sospensione dell’assicurazione prevista dall’art. 1901 c.c. Nella sostanza, in una polizza contro gli infortuni, in occasione di un sinistro stradale, non può rifiutare il pagamento a favore dell’assicurato assumendo che , al momento del sinistro, la garanzia era sospesa perché non era stato versato il premio annuale nel termine contrattualmente convenuto. Altro indirizzo giurisprudenziale della S.C., viene assunto nella sentenza n. 14535/2013, secondo cui, per ottenere il risarcimento dall’assicurazione basta presentare il solo preventivo di spesa per la riparazione del danno subito.
La cassazione Cassa le multe contestate dall'agente che non e' in servizio e non indossa la divisa, poichè non "riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria". In tal caso dunque non e' tenuto a multare gli automobilisti. Il vigile in borghese aveva fatto la contravvenzione ad una signora a cui poi l'aveva recapitata a casa. I giudici del palazzaccio ricordano che "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme". I giudici di Piazza Cavour sottolineano che "come risulta da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune, il verbale di contestazione e' stato redatto da un agente della polizia municipale in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico". Per questo, conclude la Corte, "l'agente di polizia municipale nel momento dell'accertamento dell'infrazione contestata a [...] non rivestiva la qualifica di agente della P. G. come sostenuto dal Comune".
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15723 del 21 giugno 2013, ha condannato l’'INPS al trattamento di malattia negato al lavoratore sul presupposto dell'ingiustificatezza dell'assenza dal domicilio del lavoratore, non reperito in occasione della visita fiscale. Il lavoratore, però, presenta un certificato medico che, seppur generico, attesta la sua presenza dal medico curante presso il quale questi si era recato quando non era stato trovato al domicilio. La S.C. Accoglie il ricorso e condanna l'INPS alle spese dell'intero giudizio.
Premesso che non è in discussione che la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, dep. 19/07/2011, Pedicone, Rv. 250121), il caso in esame investe la legittimità di una notificazione all'imputato eseguita ad un numero di fax solo cartolarmente corrispondente a quello del difensore domiciliatario, ma in realtà pertinente a diverso professionista. Ritiene la Corte che, nel caso suddetto, ove l’errore non sia stato determinato da una scorretta indicazione dello stesso imputato o del suo difensore, che comunque importa la necessaria adozione di altre modalità di notificazione a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non ricorra una semplicenullità della notificazione ma l'inesistenza di essa per errata individuazione del recapito del difensore domiciliatario, ciò che configura il vizio di omessa citazione dell'imputato e, quindi, una nullità assoluta rilevabile, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Omessa contestazione in caso di violazioni relative a un sinistro stradale Nelle violazioni relative a un sinistro stradale non è sufficiente riportare sul verbale che l’accertamento è avvenuto a seguito dell’intervento in loco per “incidente stradale con feriti”, mentre dovrà essere chiarito che sono stati necessari ulteriori accertamenti e verifiche dato che il solo fatto che gli accertamenti delle violazioni siano connesse a un sinistro non impedisce la contestazione immediata.
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