L’articolo 1460, 2^ comma, c.c. si applica anche alla sospensione dell’assicurazione di cui all’art. 1901 c.c. La S.C afferma che il principio di cui all’art. 1460 del c.c. deve essere applicato anche alla sospensione dell’assicurazione prevista dall’art. 1901 c.c. Nella sostanza, in una polizza contro gli infortuni, in occasione di un sinistro stradale, non può rifiutare il pagamento a favore dell’assicurato assumendo che , al momento del sinistro, la garanzia era sospesa perché non era stato versato il premio annuale nel termine contrattualmente convenuto.
Altro indirizzo giurisprudenziale della S.C., viene assunto nella sentenza n. 14535/2013, secondo cui, per ottenere il risarcimento dall’assicurazione basta presentare il solo preventivo di spesa per la riparazione del danno subito.
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