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Associazione di categoria senza scopo di lucro - Codice attività 949910 - Attività di organizzazioni per la Tutela dei Cittadini - C. F. 92127460902. |
Passare con il semaforo rosso, senza che sia stata autorizzata l'installazione della segnaletica luminosa, con apposita delibera Comunale, l'infrazione contestata deve ritenersi nulla. Parimenti, qualora sia stato applicato apposito dispositivo elettronico/fotografico che rilevi il passaggio delle auto con il semaforo rosso, senza che la sua installazione sia stata preventivamente autorizzata, con apposita delibera, l'infrazione rilevata sarà ritenuta indebita. Lo ha deciso con due sentenze il Giudice di Pace di Ivrea.
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La contestazione generica riportata sul verbale, notificata successivamente, senza la specifica descrizione della violazione o del luogo ove essa è stata commessa, può portare al suo annullamento. Nella fattispecie, il contravventore, con una foto, è riuscito a dimostrare che il veicolo si trovava parcato in un indirizzo differente da quella riportato sul verbale.
GdP Alessandria 465/2020 . Nell'eventualità di un rilevamento di infrazione al codice della strada, la norma prevede la possibilità di una successiva notifica dell'atto, in deroga alla contestazione immediata, qualora sorga l'impossibilità di porla in essere (art. 201 Co. 1 bis lett. E c.d.s.).
Il Tribunale, nella fattispecie, specifica che tale deroga non può essere applicata sulla base della mera norma, ma deve essere motivata nel verbale, specificando nel concreto le motivazioni che hanno reso impossibile l'immediata contestazione. Si esplicitano quali siano i casi in argomento: - determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; - impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; - impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari. La giurisprudenza ha nel tempo specificato che l'enunciazione dei motivi che riguardino la mancata contestazione debbono essere riportati sul verbale,al fine di appurare la concretezza della ragione in essere. Tale assunto è stato rammentato anche nella sentenza n. 511/2020 del Tribunale Di Reggio Emilia. |
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