Cassazione n. 31273 del 2020
L'elaborazione giurisprudenziale giusvaloristica in tema di tutela delle condizioni di lavoro ha delineato i tratti caratterizzanti il mobbing lavorativo, che si configura ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti vessatori del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intedimento persecutorio del datore di lavoro medesimo (Ex multis Sez. L, n. 12437 del 21/05/2018, S. contro N., Rv 648956) che unifica la condotta, unitariamente considerata. Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, ma è necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante preordinato alla prevaricazione (Sez. L, n. 10992 del 09/06/2020, V. contro A., Rv. 657926, N. 4222 del 2016 Rv. 639204, N. 12437 del 2018 Rv, 648956, N. 26684 del 2017 Rv. 646150)
Cassazione n. 31273 del 2020
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