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Riportiamo le precisazioni del Garante della Privacy, che riguardano la riservatezza dei dati sensibili riportati nelle diagnosi, prescrizioni mediche , e qualsivoglia atto medico. Il Garante, infatti, ha voluto meglio precisare, con missiva inviata direttamente al Presidente della federazione Italiana dei medici (Fimmg) , che le ricette, i referti medici e quant’ altro riguardi le informazioni sanitarie del paziente, sia che esse vengano consegnate in farmacia, che nelle sale d’attesa degli studi medici, devono giacere all'interno di una busta chiusa. All'interno di una busta chiusa, il medico può inviare le ricette direttamente alla farmacia, senza che vi sia la necessità di doverle consegnare direttamente all’ interessato. La persona che ritira la documentazione sanitaria, per conto dell’interessato, deve essere comunque provvisto di delega.
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Per quanto riguarda i mezzi di ricerca delle prove da parte della Polizia Giudiziaria, la S.C. di Cassazione, con sentenza n. 30177 del 4 giugno 2013, ha affermato la legittimità delle videoriprese effettuate senza autorizzazione del giudice, da parte della P.G., nell'area riservata ai dipendenti di un ufficio postale, ove vi sia installato l'orologio marcatempo delle presenze giornaliere.
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA - DATI PERSONALI SENSIBILI - INCLUSIONE9/23/2013 La Prima Sezione Civile ha affermato che costituisce diffusione di dati personali sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, quella relativa all’assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto attinente alla salute del soggetto cui l’informazione si riferisce.
PRIVACY - FILMARE LA VITA QUOTIDIANA DELLE PERSONE E' CONSENTITO - A DETERMINATE CONDIZIONI2/12/2013 La corte di Cassazione , con due distinte sentenze, n. 47165/2010 e n. 45662/2012, ha ribadito che le riprese video della vita quotidiana delle persone non violano la privacy se esse vengono fatte senza superare alcun ostacolo che impedisca l'intromissione della vita privata altrui. Vengono portati ad esempio i seguenti casi:” 1) una coppia filma le figlie del vicino di casa in un giardino confinante e visibile dall'esterno senza alcuna protezione al fine di garantirne la visibilità; 2) una telecamera installata su una struttura aziendale che riprendeva il traffico di automezzi presso la proprietà del vicino imprenditore, senza che fossero stati installati strumenti per captare elementi non percepibili ad occhio nudo, quali ad esempio un teleobiettivo od un visore notturno. Si è spesso discusso sull'utilizzo di registrazioni vocali fra presenti da produrre nella fase dibattimentale di un processo, ma la giurisprudenza della S.C. sta consolidando, con le proprie sentenze, l' indirizzo univoco secondo cui, le prove videoregistrate e le registrazioni vocali effettuate fra presenti, debbono essere considerate prove documentali riproducibili in giudizio.
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Settembre 2024
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