Cassazione n. 31273 del 2020
L'elaborazione giurisprudenziale giusvaloristica in tema di tutela delle condizioni di lavoro ha delineato i tratti caratterizzanti il mobbing lavorativo, che si configura ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti vessatori del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intedimento persecutorio del datore di lavoro medesimo (Ex multis Sez. L, n. 12437 del 21/05/2018, S. contro N., Rv 648956) che unifica la condotta, unitariamente considerata. Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, ma è necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante preordinato alla prevaricazione (Sez. L, n. 10992 del 09/06/2020, V. contro A., Rv. 657926, N. 4222 del 2016 Rv. 639204, N. 12437 del 2018 Rv, 648956, N. 26684 del 2017 Rv. 646150)
Cassazione n. 31273 del 2020
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![]() La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1471/3013 conferma la responsabilità del datore di lavoro quando esso non tutela il proprio dipendente da situazioni vessanti, atteso che l'azienda ha sempre l'obbligo di proteggere il proprio dipendente.Non farlo può far scattare l'obbligo di risarcire la vittima per il danno subito. ![]()
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