Il Tribunale, nella fattispecie, specifica che tale deroga non può essere applicata sulla base della mera norma, ma deve essere motivata nel verbale, specificando nel concreto le motivazioni che hanno reso impossibile l'immediata contestazione.
Si esplicitano quali siano i casi in argomento:
- determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento;
- impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile;
- impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari.
La giurisprudenza ha nel tempo specificato che l'enunciazione dei motivi che riguardino la mancata contestazione debbono essere riportati sul verbale,al fine di appurare la concretezza della ragione in essere. Tale assunto è stato rammentato anche nella sentenza n. 511/2020 del Tribunale Di Reggio Emilia.