Cassazione, Sez. Unite n. 19667/2014
Il contradditorio è un principio fondamentale del nostro ordinamento, che da la possibilità al contribuinte di poter fornire chiarimenti e deduzioni a propria difesa. L'equitalia, pertanto, subordinatamente all'oridentamento giurisprudenziale della S.C., Sezioni Unite, n. 19667/2014, non può prescindere dall'inalienabile diritto del cittadino, di essere sentito ancor prima che nei suoi confronti vengano adottati provvedimenti ingiuntivi. Ne deriva pertanto che l'organo di riscossione, ancor prima di emettere una possibile ingiunzione o iscrizione di ipoteca, deve obbligatoriamente ascoltare le ragioni del contribuente.
Cassazione, Sez. Unite n. 19667/2014
0 Commenti
Può dunque affermarsi che, in tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio.
L'art. 38 dell'Ordinamento penitenziario prescrive che: "Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato, dopo la contestazione dell'addebito all'interessato il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe" e l'art. 81 innanzi citato prescrive, da parte sua, che i fatti di rilievo disciplinare debbano essere contestati al detenuto dal Direttore dell'Istituto penitenziario non oltre dieci giorni dal rapporto relativo all'infrazione e che, entro 10 giorni dalla data della contestazione, abbia a seguire la convocazione dell'incolpato per la decisione disciplinare. Sulla base di tali premesse normative il Collegio intende dare seguito all'indirizzo di questa Corte per il quale, seppure non sia possibile assimilare in toto le infrazioni disciplinari alle fattispecie di reato, deve tenersi conto che anche in relazione alle prime trovano applicazione quei principi fondamentali di garanzia per i quali il detenuto può essere sottoposto a sanzione solo per infrazioni espressamente previste ed a conclusione del regolamentato procedimento disciplinare (L. n. 354 del 1975, ex artt. 38, 39 e D.P.R. n. 230 del 2000, artt. 77 e segg.).
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - NULLA SE NON SI VIENE AVVISATI DELLA FACOLTA' DI FARSI ASSISTERE11/3/2014 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, ricevuta la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, ha assolto l’imputato [OMISSIS] dalla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (comm. in [OMISSIS]), per non aver commesso il fatto. Il giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami di laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano fatto sottoporre il [OMISSIS] avevano evidenziato la presenza di un tasso alcolemico pari a g/l 1,86, ha rilevato che nell’occasione gli agenti operanti avessero omesso di avvisare l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, in violazione della prescrizione di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. Tale violazione integrava la nullità sanzionata dall’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., rilevabile d’ufficio in quanto a regime intermedio. Pertanto, escludendo l’informazione probatoria acquisita con l’analisi di laboratorio, difettava la prova della responsabilità dell’imputato.
|
Archivio
Settembre 2024
A.D.O.D.S.Blog che tratta argomenti affini alle categorie degli associati. Categorie
Tutti
|