"Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato, dopo la contestazione dell'addebito all'interessato il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe" e l'art. 81 innanzi citato prescrive, da parte sua, che i fatti di rilievo disciplinare debbano essere contestati al detenuto dal Direttore dell'Istituto penitenziario non oltre dieci giorni dal rapporto relativo all'infrazione e che, entro 10 giorni dalla data della contestazione, abbia a seguire la convocazione dell'incolpato per la decisione disciplinare. Sulla base di tali premesse normative il Collegio intende dare seguito all'indirizzo di questa Corte per il quale, seppure non sia possibile assimilare in toto le infrazioni disciplinari alle fattispecie di reato, deve tenersi conto che anche in relazione alle prime trovano applicazione quei principi fondamentali di garanzia per i quali il detenuto può essere sottoposto a sanzione solo per infrazioni espressamente previste ed a conclusione del regolamentato procedimento disciplinare (L. n. 354 del 1975, ex artt. 38, 39 e D.P.R. n. 230 del 2000, artt. 77 e segg.).
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