La prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 2627 del 17 giugno 2013, ha accolto il ricorso in merito alla mancata possibilità di proporre opposizione al decreto penale di condanna, notificato in ritardo.
Il decreto penale era stato notificato presso lo studio del difensore, ove era stato eletto domicilio, ma, avendo,l'imputato, cambiato residenza, la lettera raccomandata inviatagli dal difensore stesso per informarlo della condanna, gli veniva recapitata in ritardo, cioè quando il termine per proporre opposizione al decreto era già scaduto.
Il ricorrente, innanzi alla S.C., sosteneva l’incolpevole ignoranza a seguito della riforma dell’art. 175 c.p.p. ad opera del D.L. 17/2005, conv. con mod. nella L. 60/2005. Le notifiche al difensore d’ufficio non possono costituire, quindi, una presunzione di conoscenza effettiva da parte dell’interessato.