Ne deriva la fondatezza della prima doglianza per violazione dell'art. 142 comma 6 bis Cds;
Cassazione 6407/2019
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La norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che "le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere» ben visibili" e la necessaria visibilità' della postazione di controllo per il rilevamento della velocità' quale condizione di legittimità dell'accertamento , con la conseguente nullità' della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da un ultimo affermata anche da questa Corte (Cass.25392/2017, non massimata).
Ne deriva la fondatezza della prima doglianza per violazione dell'art. 142 comma 6 bis Cds; Cassazione 6407/2019
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Il Giudice di pace di Vasto, con la sentenza n.268 del 5 giugno 2015, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n.28 del 16 marzo 2015 , che ha determinato alcune modifiche al codice penale ( art. 131 bis, tenuità del fatto), nelle quali si precisa che innanzi ad un fatto criminoso di gravità ridotta non si procede più alla punizione del colpevole ma all’archiviazione del procedimento penale, ha annullato un verbale di violazione al c.d.s. , consistita nell'eccesso di velocità rilevato con apparecchio “autovelox”. La violazione di eccesso di velocità rilevata con l'autovelox su un'autovettura che superava i 16 km orari oltre il limite consentito, munita di contachilometri analogico e non digitale, è stata ritenuta nulla, per la tenuità del fatto. Il giudice ha presupposto che la violazione possa non essere considerata volontaria, tanto da non intravedere la pericolosità del soggetto, vista la esiguità del fatto. Tale considerazione rileva il principio secondo cui discendono le regole generali del diritto, in base alle quali, i principi di tale ordinamento si devono applicare anche anche alle sanzioni amministrative. Sostanzialmente, chi circola con un'autovettura munita di contachilometri digitale e non analogico, qualora superi di pochi chilometri il limite di velocità, non può essere sanzionato, in considerazione della tenuità del fatto. Ancor più importante la sentenza n.113/15 del 18.06.2015 della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.45 comma 6, del D.lgs n.285/1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche funzionali di tarature. La sentenza della Consulta corregge cosi' l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che riteneva non applicabile agli autovelox la legge n.273/1991, relativa alla verifica della taratura degli apparecchi di misurazione elettronica della velocità. In conclusione, se gli apparecchi di controllo elettronico della velocità (autovelox, tele laser) non sono stati sottoposti a visite periodiche, la constatazione della violazione G.L. Corte Cost. n. 113/2015. |
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