L'art.650 si applica a chi contravviene ad un ordine impartito dall'autorità per ragioni di Giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o d'igiene. Si differenzia dall'applicazione di cui all'art. 15 TULPS, poiché quest'ultimo configura un illecito amministrativo e non penale, applicabile solo a chi non osserva l'invito di presentarsi formulato all'Autorità di P.S. Orbene, senza entrare troppo nel merito, visto che sovente si fa riferimento all'art. 650 del c.p. con troppa frequenza ed a volte in maniera indebita, ho ritenuto inserire alcune sentenze che danno un breve chiarimento sulla sua legittima applicazione. Cassazione Penale, Sez. I, n. 17920 del 3 marzo 2010 e Cass. Pen. n.14811/2012.
Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. chi non ottemperi ad una convocazione di Polizia finalizzata alla più agevole notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione adottato nei suoi confronti dal questore. Cassazione Penale, Sez. I, n. 1463/1996 e 1465/1996. In tema di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, il necessario requisito di motivazione esauriente o almeno sufficiente, che integra la legittimità dell'ordine per l'applicazione della sanzione contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., deve risultare dal testo dell' intimazione. L'invito a presentarsi deve contenere le ragioni della convocazione, in modo da consentire al destinatario un controllo sulla legalità del provvedimento.
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