
Il giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami di laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano fatto sottoporre il [OMISSIS] avevano evidenziato la presenza di un tasso alcolemico pari a g/l 1,86, ha rilevato che nell’occasione gli agenti operanti avessero omesso di avvisare l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, in violazione della prescrizione di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. Tale violazione integrava la nullità sanzionata dall’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., rilevabile d’ufficio in quanto a regime intermedio. Pertanto, escludendo l’informazione probatoria acquisita con l’analisi di laboratorio, difettava la prova della responsabilità dell’imputato.

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