Ritiene la Corte che, nel caso suddetto, ove l’errore non sia stato determinato da una scorretta indicazione dello stesso imputato o del suo difensore, che comunque importa la necessaria adozione di altre modalità di notificazione a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non ricorra una semplicenullità della notificazione ma l'inesistenza di essa per errata individuazione del recapito del difensore domiciliatario, ciò che configura il vizio di omessa citazione dell'imputato e, quindi, una nullità assoluta rilevabile, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
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