L’ordinanza era stata notificata subordinatamente ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. In prima Istanza il ricorso del Ministero venne accolto dal Tribunale e successivamente cassato dalla S.C., atteso che era incorsa la tardività della notifica in falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 201 del C.d.s. , concretizzatasi oltre i 150 giorni (ora novanta) . L'agente notificatore del servizio Postale Italiano ha dichiarato di aver notificato il verbale di accertamento, ma non ha fornito alcuna prova con le conseguenti ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica doveva ritenersi eseguita oltre i 150 giorni.
La Corte di Cassazione Civ. Con la sentenza n. 21042 del 13 settembre 2013 imprime un'ulteriore rafforzamento sul convincimento che il termine per le notifica riguardante il c.d.s. debba essere considerato perentorio. La Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero dell’interno.
L’ordinanza era stata notificata subordinatamente ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. In prima Istanza il ricorso del Ministero venne accolto dal Tribunale e successivamente cassato dalla S.C., atteso che era incorsa la tardività della notifica in falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 201 del C.d.s. , concretizzatasi oltre i 150 giorni (ora novanta) . L'agente notificatore del servizio Postale Italiano ha dichiarato di aver notificato il verbale di accertamento, ma non ha fornito alcuna prova con le conseguenti ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica doveva ritenersi eseguita oltre i 150 giorni.
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