Cass. Civ. 5523/2018
Il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca l'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. nr. 82 del 2005 ( "documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR nr. 445 del 2000.PROC. nr. 08852/2016 Quanto all'efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005, l'idoneità di ogni diverso documento informatico ( come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità
Cass. Civ. 5523/2018
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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4676 del 2013, afferma che quanto dichiarato ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ovvero, le domande e le dichiarazioni avanzate alla pubblica amministrazione o a chi per essere gestisce pubblici servizi, sono valide anche se presentate senza la carta di identità, qualora il dichiarante utilizzi la firma digitale.
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