Sempre in merito al diritto di accesso, lo stesso Tribunale, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 12 maggio 2014, n. 2422, ha ribadito che i concessionari della riscossione hanno l'obbligo di custodire gli atti , le relative matrici e le specifiche notifiche, per anni cinque. Il contribuente può accedere agli atti, estrapolarne copie e chiederne il loro deposito nelle opportune sedi (art. 24, L. 241/90).
Il TAR della Campania, con la sentenza n. 3820 del 17/07/2015, ha affermato la legittimità del diritto di accesso agli atti in possesso di equitalia e dell' agenzia delle entrate, al fine di far valere i possibili vizi sostanziali nel processo tributario.
Sempre in merito al diritto di accesso, lo stesso Tribunale, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 12 maggio 2014, n. 2422, ha ribadito che i concessionari della riscossione hanno l'obbligo di custodire gli atti , le relative matrici e le specifiche notifiche, per anni cinque. Il contribuente può accedere agli atti, estrapolarne copie e chiederne il loro deposito nelle opportune sedi (art. 24, L. 241/90).
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