cass._ss.uu_n.585_2014.pdf |
Si deve convenire con il ricorrente a proposito dell'assenza, nelle disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia, di ogni espressa limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si e' costituito: l'art. 6 della convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, attribuisce tale diritto a 'ogni persona', relativamente alla 'sua causa', mentre l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 assicura una equa riparazione a 'chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale' per effetto della violazione di quel principio. La tutela e' dunque apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non puo' non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione e' comunque destinata a esplicare i suoi effetti. Risulta pertanto arbitrario escludere il contumace dalla garanzia di 'ragionevole durata', che l'art. 111 della Costituzione inserisce tra quelle del 'giusto processo' e demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del contraddittorio, della parita' tra le parti, della terzieta' e imparzialita' del giudice, che certamente competono anche a chi non si sia costituito in giudizio.
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