In virtù di tale chiaro disposto normativo non vi è quindi dubbio che siffatta specifica procedura notificatoria è applicabile nella sola ipotesi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente; in particolare, per quanto rileva, nell'ipotesi in cui non vi sia un "ufficio" del contribuente; al contrario, quando nel comune di domicilio fiscale vi sia un "ufficio" del contribuente, la procedura notificatoria da adottare è quella ordinaria di cui agli artt. 137 ssg cpc, e la notifica va fatta presso il detto ufficio.
Ritiene questa Corte che per ufficio del destinatario, ai sensi delle disposizioni in esame, debba intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli abitualmente presti servizio o svolga una sua attività, senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica o che detta attività sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (in senso conforme Cass. 2506/2007); tanto sia in base alla lettera delle dette disposizioni, che non distinguono l'ufficio in base alla natura del rapporto di lavoro, sia in conformità della ratio delle stesse, non potendosi dubitare che, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, la sussistenza di un ufficio postula comunque una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando.
Cass. 12005/2015