Si può aggiungere che, per destinazione si intende quella che il soggetto, con un atto di volontà, implicito od esplicito, ha inteso dare all'area di sua proprietà; nulla osta alla definizione di area privata se su questa si svolge di fatto un passaggio abusivo di un numero elevato di veicoli e di persone, ancorché si evinca facilmente la destinazione dell'area. In pratica, deve esistere una situazione di accesso di un numero indeterminato e indiscriminato di persone che sia giuridicamente lecita. Un'area (concetto più generale rispetto a quello di strada) privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato di veicoli, viene equiparata ad un area pubblica (Tar Puglia Sez. II 24 marzo 1994, n. 491) la strada privata condominiale, pertanto, quale strada di pubblico transito, deve soggiacere alle norme di al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Tale assunto ha comunque trovato definitivamente risposta nel recente parere ( n. 2507/2016 del 29 aprile 2016) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è intervenuto per fugare ogni dubbio sulla validità delle contestazioni alle violazioni del C.d.s. nelle strade private aperte al pubblico.